Menu Chiudi

Decreti Cura Italia e Liquidità: tutto quello che riguarda gli agenti di commercio in 8 punti

Decreti Cura Italia e Liquidità: tutto quello che riguarda gli agenti di commercio in 8 punti

Dalla sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria allo stop momentaneo dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi.

Passando per il credito d’imposta, per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, gli incentivi fiscali per erogazioni a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Covid19.

Questi sono i 4 punti contenuti nel Cura Italia, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020) intitolato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Qui trovate il testo da scaricare.

Un documento che la Uiltucs mette a disposizione di tutti gli agenti di commercio e i lavoratori che intendano avere un quadro immediato delle misure, a cui si aggiunge un altro testo: il Decreto Liquidità, ossia il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020), dal titolo “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.

In questo secondo e recentissimo testo, che potete scaricare qui, trovate tutta una serie di disposizioni, tra cui quattro punti fondamentali per i lavoratori: la sospensione di versamenti tributari e contributivi (art. 18), la proroga della sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari (art. 19), il punto relativo al metodo previsionale degli acconti di giugno (art. 20) e la rimessione in termini per i versamenti (art. 21).

Altri quattro punti chiave: gli aspetti del decreto che riguardano tutti gli agenti di commercio e più in generale, i lavoratori autonomi.

Con riferimento invece agli ulteriori interventi in corso di perfezionamento, va segnalata la disapplicazione delle sanzioni in caso di tardivo pagamento dell’Imu e della Tari.

Il periodo di moratoria dovrebbe essere attivo almeno fino al 31 luglio 2020.
Sarà comunque demandata ai sindaci la determinazione e la durata della moratoria.

L’accordo in tal senso è stato raggiunto in sede di tavolo tecnico tra il Mef e i rappresentanti degli enti locali

Iscriviti ora alla nostra newsletter per seguire tutte le nostre iniziative!