Per i contributi Inps e per i contributi Enasarco la sospensione dell’articolo 18 si applica ai soggetti che hanno l’obbligo di effettuare i versamenti contributivi: per i contributi dovuti all’Inps, in base al reddito d’impresa, il soggetto obbligato al versamento è l’agente direttamente (per il 100% del dovuto), che perciò si può avvalere della sospensione; per i contributi dovuti all’Enasarco l’obbligo di versamento è a carico delle imprese preponenti (già in base alle legge n. 12/1973) e quindi sono quest’ultime che si possono avvalere della sospensione ex articolo 18.
È questo uno dei passaggi chiave della nota di chiarimento diffusa dalla fondazione Enasarco, e pubblicata a seguito di fuorvianti informazioni diffuse da alcune liste elettorali che anche noi, come Enasarco Libera, avevamo condannato.
Ecco a seguire, riportata integralmente, la nota della fondazione che diffondiamo per maggior chiarezza, per tutti gli agenti di commercio e il lavoratori iscritti ad Enasarco.